ASSOCIAZIONE VAGLIAGLI

 

STATUTO

 

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) È costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE VAGLIAGLI”.

Art. 2) L’Associazione ha sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga, Frazione Vagliagli, Via Giuseppe Garibaldi n.c. 1, presso Parrocchia S. Cristoforo.

 

FINALITÀ

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) Lo scopo dell’Associazione è la promozione della viticoltura e dei viticoltori di Vagliagli e la valorizzazione del territorio stesso inteso come l’ala ovest del Comune di Castelnuovo Berardenga delimitata nei pressi di Pianella dal fiume Arbia.
In particolare:
– la diffusione della conoscenza dei vini e dei produttori di Vagliagli in Italia e nel Mondo;
– la creazione di una rete simbiotica che colleghi i produttori di Vagliagli tra di loro, collaborando, per crescere tutti insieme dal punto di vista non solo economico, ma anche tecnico e di consapevolezza;
– l’arricchimento dell’identità dei produttori di vino di Vagliagli;
– lo studio e l’analisi dei vini e del territorio di Vagliagli;
– la ricerca storica e lo studio del territorio, delle radici dei vini e la morfologia e la geologia del territorio e dei terreni vitati in Vagliagli.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

 

DURATA

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Possono tuttavia essere iscritti in qualità di soci effettivi e fondatori soltanto coloro i quali siano proprietari o conduttori di vigne di Chianti Classico nel territorio di Vagliagli.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
– soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e ne hanno condiviso le spese, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta al pagamento della quota sociale annuale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione una tantum ed al pagamento della quota sociale annuale.
– Soci sostenitori: coloro che, pur non godendo dei requisiti fondamentali per l’iscrizione all’Associazione, ne condividano, tuttavia, gli ideali e desiderino contribuire al suo sviluppo. Non godono di diritto di voto in Assemblea e non solo eleggibili alle cariche sociali pur mantenendo la facoltà di esprimere la propria opinione in Assemblea. La loro qualità di soci sostenitori è subordinata all’iscrizione una tantum ed al pagamento della quota sociale annuale.
– Soci onorari: possono essere ammessi a questa categoria le persone fisiche che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. L’ammissione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Non godono di diritto di voto in Assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali, pur mantenendo la facoltà di esprimere la propria opinione in assemblea.
Ai fini di una corretta comunicazione verso la committenza, gli elenchi dell’Associazione evidenzieranno in modo differenziato le tre categorie di soci.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio.

Art. 8) Tutti i soci ordinari (fondatori ed effettivi) hanno diritto di:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.